“E’ un pessimo periodo, grazie a una pessima classe politica, per i boschi e la fauna selvatica del povero Bel Paese. Si avvicinano le elezioni europee e le cambiali elettorali vanno all’incasso.
Il 28 settembre è stato approvato dall’aula del Senato della Repubblica il disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici“.
94 voti a favore, 49 voti contrari e un astenuto.
Ora il provvedimento passa all’esame della Camera dei Deputati.
Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 riguarda norme per la tutela degli utenti dei servizi di trasporto, materie economiche e finanziarie, nonché investimenti in settori strategici.
I boschi e la caccia c’entrano come i cavoli a merenda, ma si avvicinano le elezioni europee e le forze politiche di centro-destra che sostengono il Governo Meloni vogliono ingraziarsi gli imprenditori e progettisti del settore forestale e il mondo venatorio (circa 470 mila cacciatori), tanto per cambiare.
I boschi attualmente oggetto di tutela anche con singoli provvedimenti di individuazione ministeriale o regionale (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) non vedrebbero più gli interventi di taglio assoggettati alla necessità dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), ma sarebbero gestiti come quelli tutelati con il vincolo paesaggistico discendente dalla legge (art. 142, comma 1°, lettera g, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): in sostanza, per “incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta – legno e … favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri“, sarebbero esentati dall’obbligo di preventiva autorizzazione paesaggistica tutti gli interventi di “taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste … , purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia” (art. 149, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
Per la felicità delle aziende produttrici di energia da biomasse legnose, uno scandaloso passo indietro nella salvaguardia dei boschi in un momento di crisi ambientale determinata dai cambiamenti climatici, proprio quando sono sempre più ridotti nei fatti gli ordinari controlli ambientali e i tagli illeciti sono ampiamente diffusi quanto sanzionati in modo penosamente insufficiente, poche migliaia di euro per danni ambientali spesso non ripristinabili.
A puro titolo di esempio, basti pensare che nel solo periodo gennaio – ottobre 2022 i Carabinieri Forestale di Siena hanno svolto oltre 500 verifiche in materia, irrogando ben 319 sanzioni amministrative per complessivi 353 mila euro ed effettuando 19 comunicazioni di reato relative a 25 soggetti all’Autorità giudiziaria competente: oltre il 63% dei controlli effettuati ha evidenziato situazioni irregolari.
Inoltre, non bastano gli aumenti dei fondi pubblici elargiti alle associazioni venatorie stabiliti con la legge di stabilità 2023, ora, attraverso alcuni emendamenti, si cerca di depenalizzare l’uso del piombo nei pallini da caccia nelle zone umide, diminuendone anche l’ambito territoriale di applicazione, di annacquare pareri obbligatori (art. 18 della legge n. 157/1992 e s.m.i.) dell’I.S.P.R.A. sui calendari venatori annuali, introducendo un parere del Comitato tecnico Faunistico Venatorio nazionale composto in gran parte da esponenti delle associazioni venatorie, di consentire alle Regioni e Province autonome di ampliare le specie faunistiche oggetto di caccia.
E’ bene che i cittadini italiani conoscano tali squallide iniziative ai danni del patrimonio ambientale e faunistico.
Il Gruppo d’Intervento Giuridico auspica che la Camera dei Deputati abbia un vero e proprio sussulto di legalità ambientale e espunga dal testo in esame norme tanto spurie quanto deleterie e illegittime, visto che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 22/2012) ha affermato che la conversione in legge deve necessariamente considerare il vincolo costituzionale dell’omogeneità delle modifiche apportate dal Parlamento al testo del decreto-legge, pena l’illegittimità dell’intera legge di conversione” chiude la nota p. Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) a firma di Stefano Deliperi