Venerdì 9 Ottobre, aggiornato alle 18:47

Carlo Mannoni: La questione non chiusa dei 22 milioni discrezionalmente assegnati dal Consiglio regionale

Carlo Mannoni: La questione non chiusa dei 22 milioni discrezionalmente assegnati dal  Consiglio regionale

di Carlo Mannoni

Il caso di cronaca politica dei 22 milioni recentemente assegnati a numerosi soggetti prescelti discrezionalmente dai singoli consiglieri nel contesto della legge di assestamento di bilancio dal Consiglio regionale per il 2024, rientra nel concetto di “legge provvedimento”, una tipologia di legge in senso solo formale, in quanto carente dei criteri della generalità (si deve rivolgere alla generalità dei cittadini) e astrattezza (non deve prevede casi concreti). La singolarità di tale tipo di decisione sta nel fatto che chi dovrà firmare l’atto di trasferimento dell’“aiuto economico” dal bilancio regionale al destinatario discrezionalmente individuato, non sarà lo stesso Consiglio regionale ma il dirigente regionale che dovrà “vergare” di propria mano, e sottoscrivere con la sua firma, il contestato atto. Assumerà, cioè, su di sé la cor-responsabilità della legittimità del provvedimento.

Tali aiuti economici diretti, legislativamente attribuiti, peraltro non nuovi nell’attività del nostro Consiglio regionale, sono attualmente oggetto di vive contestazioni (etiche e giuridiche) provenienti da una parte dell’opinione pubblica, sino a sfociare in un’articolata quanto clamorosa denuncia penale presentata da un cittadino-contribuente nuorese. Pur davanti a tali contestazioni che inducono a non poche riflessioni, e a una denuncia penale all’esame della magistratura, il dirigente regionale di turno non potrà tuttavia esimersi dal procedere all’istruttoria dell’atto. Ma, tenendo presente che lo stesso dirigente è sottoposto al vincolo della legge (che non è soltanto ed esclusivamente quella espressa dal Consiglio regionale con la decisione di attribuire l’aiuto economico direttamente a questo e a quello, ma la legislazione in generale che regola i comportamenti dei funzionari pubblici), non potrà esimersi, a parte le norme sul conflitto di interessi, da una completa ed esauriente istruttoria che dia atto che, nel disporre con il proprio provvedimento il trasferimento al beneficiario-beneficiato dell’aiuto economico, o contributo o sovvenzione, ci si è attenuti alle disposizioni dell’articolo 12 della legge n. 241 del 1990 sulle modalità di attribuzione dei vantaggi economici.

Le disposizioni di tale norma, che costituiscono un “principio fondamentale dell’ordinamento” giuridico, sono vincolanti per la stessa attività legislativa del Consiglio regionale (che tale organismo ha forse tralasciato di considerare), gli amministratori pubblici e i funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione.

Dispone tale legge che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”. Poiché tali modalità e criteri, ovvero regole, sono state predeterminate dalla nostra amministrazione regionale al fine di assicurare l’imparzialità delle sue decisioni, il dirigente regionale dovrà dare atto, nell’eventuale provvedimento dal medesimo sottoscritto, che tali modalità, criteri e regole sono stati osservati e rispettati nell’attribuzione dei singoli finanziamenti. Non è una sua discrezione, ma un suo preciso dovere giuridico come richiesto dal secondo comma dell’articolo 12 della stessa legge 241 del 1990 (“L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità … deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi …”). Come è evidente, la questione è tutt’altro che definita.

 


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