Giovedì 22 Maggio, aggiornato alle 17:47

Consigliere eletto nella coalizione di Maggioranza che passa in un partito che era in altra coalizione, l’analisi dell’Avvocato Deriu

Consigliere eletto nella coalizione di Maggioranza che passa in un partito che era in altra coalizione, l’analisi dell’Avvocato Deriu

L’opinione di Salvatore Deriu

(Avvocato giuspubblicista, esperto di diritto amministrativo e relazioni con le Pubbliche Amministrazioni)

Da ultimo si viene richiesti di offrire una risposta chiarificatrice, per le vie generali, al seguente quesito. Ovvero, si chiede se un consigliere comunale che sia stato eletto con un partito facente parte della coalizione di maggioranza possa continuare a far parte della maggioranza stessa qualora scelga deliberatamente di appartenere ad un partito che durante le elezioni fosse stato schierato con la coalizione che ha perso le elezioni

Con riserva di ogni più utile e appropriato approfondimento, al richiamato quesito può essere data la risposta che segue.

Inquadramento

La questione riguarda la possibilità per un consigliere comunale, eletto con un partito della coalizione di maggioranza, di continuare a far parte della maggioranza qualora scelga di aderire a un partito che, durante le elezioni, era schierato con la coalizione perdente.

Principio del mandato libero

In Italia, il mandato elettivo è libero, il che significa che i consiglieri comunali non sono vincolati da un mandato imperativo e possono cambiare opinione o schieramento politico durante il loro mandato. Questo principio è sancito dall’articolo 67 della Costituzione, che, sebbene riferito ai parlamentari, esprime un principio generale applicabile anche ai consiglieri comunali.

Libertà di cambiare schieramento

Il consigliere comunale ha il diritto di cambiare schieramento politico durante il mandato. Come affermato nella sentenza del TAR Lazio n. 649 del 2004, “l’appartenenza o meno a una maggioranza consiliare è di per sé soggetta alla mutevolezza delle opinioni dei singoli consiglieri” [Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede distaccata di Latina, Sentenza n. 649 del 2004]. Pertanto, il consigliere può decidere di aderire a un partito diverso da quello con cui è stato eletto, anche se questo partito faceva parte della coalizione perdente.

Conseguenze sul piano politico

Sebbene il consigliere abbia il diritto di cambiare schieramento, ciò può avere conseguenze sul piano politico. In particolare, potrebbe venir meno il rapporto di rappresentatività tra il consigliere e la coalizione di maggioranza che lo ha eletto. Come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 199 del 2007, “qualora nel corso del mandato dovesse venir meno tale rappresentatività, è legittimo procedere alla sostituzione” [Consiglio di Stato, Sentenza n. 199 del 2007].

Possibilità di revoca o sostituzione

Se il consigliere, aderendo a un partito della coalizione perdente, non rappresenta più la maggioranza, potrebbe essere revocato o sostituito negli incarichi che ricopre in rappresentanza della maggioranza. La giurisprudenza ha affermato che “se l’eletto non può più ritenersi espressione della parte consiliare che lo ha designato, la revoca è lo strumento legittimo per ristabilire la condizione voluta dalla legge” [Consiglio di Stato, Sentenza n. 707 del 2003].

Diritto di costituirsi in gruppo misto

Il consigliere ha il diritto di costituirsi in gruppo misto se recede dal gruppo originario. Come affermato dal TAR Veneto nella sentenza n. 1273 del 2022, “il consigliere receduto dal gruppo di originaria iscrizione e non transitato in un altro preesistente, ha diritto di costituirsi individualmente nel gruppo misto” [Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Venezia, Sentenza n. 1273 del 2022].

Conclusioni

In base al principio del mandato libero, il consigliere comunale può scegliere di aderire a un partito della coalizione perdente e continuare a far parte del consiglio comunale. Tuttavia, sul piano politico, potrebbe non essere più considerato parte della maggioranza che lo ha eletto. Ciò potrebbe comportare la revoca o la sostituzione negli incarichi ricoperti in rappresentanza della maggioranza.

In sintesi, il consigliere ha il diritto di cambiare schieramento politico, ma questo può influire sulla sua posizione all’interno della maggioranza consiliare. La decisione finale dipenderà anche dalle dinamiche politiche interne al consiglio comunale e dalle eventuali disposizioni regolamentari locali.


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