Sabato 27 Luglio, aggiornato alle 19:58

Accertamento di conformità respinto per un molo in calcestruzzo alle Bombarde

Accertamento di conformità respinto per un molo in calcestruzzo alle Bombarde

Il Comune di Alghero ha rigettare l’istanza, presentata per  all’accertamento di conformità di opere realizzate senza la prescritta autorizzazione, in comune di Alghero, in area Demanio dello Stato, Località Le Bombarde snc

Si legge nel Provvedimento di diniego affisso all’albo Pretorio : Vista la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza redatta ai sensi dell’art. 10-bis Legge 7 agosto 1990 n. 241, trasmessa dall’Ufficio Edilizia privata attraverso il Portale Regionale Sardegna SUAPE in data 23.01.2023, con la quale si comunicano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità per opere realizzate negli anni ‘60 e completati nei primi anni ‘70 in assenza di titolo edilizio, in area di proprietà dello Stato, Demanio dello Stato – Ramo marina mercantile, all’interno della fascia costiera così come individuata dal PPR e della perimetrazione di cui al DM 04/07/1966, nonché in area SIC, zona Hg4 del PAI e zona urbanistica F1 (insediamenti turistici), consistenti nella formazione di un molo in calcestruzzo per una lunghezza di circa ml 20 e largo mediamente ml 3, affiorante dalla linea del mare per circa 60 cm; mq 300 circa di banchinamento con getto di cls direttamente sugli scogli e discesa a mare per piccole imbarcazioni con struttura in ferro; muretti in pietra di contenimento e vari camminamenti in calcestruzzo;

Si rileva ancora  che l’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001 è volto a tutelare le aree demaniali da costruzioni abusive da parte di privati, rispetto al quale non assume rilevanza l’approfondimento della concreta epoca di ultimazione degli abusi e che proprio in ragione della gravità dell’abuso, l’unica sanzione prevista dal legislatore è la demolizione, non essendo contemplata alcuna ipotesi alternativa, essendo evidentemente preordinata – detta sanzione – ad evitare l’indebito utilizzo del bene di proprietà pubblica, pertanto il Comune non può adottare altri atti se non quello che prevede la demolizione del manufatto e il ripristino dell’area.

Il Comune dichiara non sanabili le opere realizzate, respinge l’accertament  di conformità e di fatto rileva che “il Comune non può adottare altri atti se non quello che prevede la demolizione del manufatto e il ripristino dell’area”. ( LEGGI IL DOCUMENTO)


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