(di Avv. Salvatore Deriu*)
In data 17 settembre 2025, il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato la proposta di legge n. 59, recante “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019″. Tale iniziativa legislativa si inserisce nel complesso e delicato dibattito sul “fine vita“, un ambito caratterizzato da un vuoto normativo a livello nazionale che le Regioni, con interventi non sempre omogenei, stanno tentando di colmare.
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La legge sarda, come altre iniziative analoghe, nasce dalla necessità di dare attuazione concreta ai principi sanciti dalla Corte costituzionale con la storica sentenza del 27 novembre 2019, n. 242 (Cfr. anche Corte Cost., sentenza 18 luglio 2024, n. 135). Con tale pronuncia, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del Codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio di una persona che si trovi in precise e rigorose condizioni:
- Essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
- Essere affetta da una patologia irreversibile;
- Tale patologia deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili;
- La persona deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
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La Corte ha subordinato la non punibilità alla verifica di tali condizioni da parte di una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. Tuttavia, la sentenza non ha istituito un “diritto al suicidio assistito” inteso come prestazione esigibile, ma ha delineato un’area di non punibilità per l’aiuto fornito in un contesto medicalizzato e garantito.
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La Legge Regionale della Sardegna n. 59/A
La proposta di legge sarda, elaborata in collaborazione con l’Associazione Luca Coscioni, si prefigge di disciplinare ruoli, procedure e tempistiche per garantire l’accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione della citata sentenza costituzionale.
Gli elementi cardine del provvedimento sono:
* Finalità (Art. 1): Garantire l’assistenza sanitaria necessaria nel rispetto dei principi della sentenza n. 242/2019, definendo il diritto all’erogazione del trattamento come individuale e inviolabile.
* Requisiti (Art. 2): Riprende le quattro condizioni stabilite dalla Corte costituzionale per l’accesso alla procedura.
* Commissione Medica Multidisciplinare (Art. 3): Istituisce presso le aziende sanitarie regionali una commissione permanente per la verifica dei requisiti e delle modalità di esecuzione.
* Procedura e Tempi (Art. 4): Stabilisce un termine di trenta giorni dalla domanda del paziente per la conclusione della procedura di verifica da parte della Commissione e del comitato etico.
* Gratuità (Art. 5): Prevede che le prestazioni sanitarie connesse alla procedura siano a carico del Servizio Sanitario Regionale.
* Clausola di Cedevolezza (Art. 6-bis): Dispone che le norme regionali incompatibili con una futura disciplina statale cesseranno di avere efficacia.
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I proponenti giustificano la competenza regionale richiamando la potestà legislativa concorrente in materia di “tutela della salute” (art. 117, co. 3, Cost.). Sostengono che, sebbene la determinazione dei diritti civili e sociali spetti allo Stato, le Regioni possano disciplinare le procedure e i tempi per rendere effettivo un diritto già individuato a livello nazionale dalla giurisprudenza costituzionale, agendo in una logica di “cedevolezza invertita” per colmare l’inerzia del legislatore statale.
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Profili di Criticità Costituzionale
Nonostante le nobili intenzioni di dare certezza e tempestività a persone in condizioni di estrema sofferenza, la legge sarda presenta rilevanti profili di criticità che ne espongono la tenuta costituzionale a seri dubbi, come evidenziato sia nella relazione di minoranza al progetto di legge sia in dottrina.
- Violazione della competenza esclusiva statale in materia di “Ordinamento Civile” (Art. 117, co. 2, lett. l), Cost.)
La disciplina del fine vita incide su atti di disposizione del proprio corpo, che attengono alla sfera dei diritti della personalità e dell’integrità della persona. Tali materie rientrano nell’ambito dell’ordinamento civile, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La necessità di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale è dettata da “ragioni imperative di eguaglianza“, come affermato dalla Corte costituzionale in un caso analogo riguardante le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Con la sentenza n. 262 del 2016, la Corte dichiarò incostituzionale una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia che istituiva un registro per le DAT, affermando che:
> “[…] data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita […] necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza“.
La Corte, in quella sede, chiarì inoltre che l’inerzia del legislatore statale non può giustificare un intervento regionale in una materia di competenza esclusiva dello Stato. Tali principi appaiono ancor più stringenti per il suicidio assistito, che implica la fine della vita stessa.
- Interferenza con l’ “Ordinamento Penale” (Art. 117, co. 2, lett. l), Cost.)
La legge regionale, definendo procedure e tempi, interviene direttamente sulle condizioni di applicazione di una causa di non punibilità relativa a una fattispecie penale (l’art. 580 c.p.). L’ordinamento penale è un’altra materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Permettere a ciascuna Regione di legiferare sulle modalità procedurali che condizionano la punibilità di un reato creerebbe un’inaccettabile frammentazione normativa, per cui la stessa condotta potrebbe avere conseguenze penali diverse a seconda del territorio regionale in cui viene posta in essere, in palese violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale.
- Violazione della competenza esclusiva statale sui “Livelli Essenziali delle Prestazioni” (LEP) (Art. 117, co. 2, lett. m), Cost.)
La legge sarda qualifica il suicidio medicalmente assistito come una prestazione sanitaria da erogare gratuitamente, inserendola di fatto nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) regionali. Tuttavia, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali è una competenza esclusiva e trasversale dello Stato. Le Regioni non possono autonomamente istituire nuove prestazioni essenziali, soprattutto quando queste incidono su diritti fondamentali come la vita e l’autodeterminazione. Ad oggi, il suicidio assistito non è incluso nei LEA nazionali (DPCM 12 gennaio 2017) e la sua introduzione richiederebbe un intervento del legislatore nazionale, previa concertazione con le Regioni. L’argomento dei proponenti secondo cui le Regioni possono comunque garantire prestazioni non incluse nei LEA nazionali, come avvenuto per la diagnosi preimpianto, non appare risolutivo, data la natura radicalmente diversa della prestazione in esame, che non mira a curare o diagnosticare, ma a porre fine alla vita.
- Errata interpretazione della materia “Tutela della Salute”
Ricondurre il suicidio assistito alla materia concorrente “tutela della salute” appare una forzatura. Come evidenziato in dottrina, la “salute” nell’ordinamento italiano, a partire dall’art. 32 della Costituzione e dalla legge istitutiva del SSN (L. 833/1978), è sempre intesa come “promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica“. Una procedura che conduce alla morte, per quanto dignitosa, si pone logicamente al di fuori di tale finalità.
Conclusioni.
La legge approvata dal Consiglio Regionale della Sardegna, pur mossa dall’intento di dare risposte concrete a una domanda di dignità proveniente da persone in condizioni di grave sofferenza, si espone a un quasi certo giudizio di incostituzionalità. I profili di contrasto con le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile, ordinamento penale e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni appaiono difficilmente superabili.
La Corte costituzionale, pur avendo aperto un varco con la sentenza n. 242/2019, ha sempre ribadito la necessità di un intervento organico del legislatore nazionale per bilanciare i complessi valori in gioco: l’autodeterminazione della persona, la tutela della vita (specialmente dei soggetti più vulnerabili) e la garanzia di uniformità dei diritti su tutto il territorio nazionale (Cfr. Corte Cost., sentenza n. 135 del 24 luglio 2024 e Corte Cost., sentenza n. 66 del 21 maggio 2025).
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L’approvazione di leggi regionali frammentate e potenzialmente divergenti rischia di creare una “sanità a più velocità” anche sul terreno dei diritti fondamentali, generando discriminazioni e incertezze giuridiche. È pertanto altamente probabile che il Governo impugni la legge sarda dinanzi alla Corte costituzionale, la quale, in coerenza con i suoi precedenti (in particolare la sentenza n. 262/2016), potrebbe dichiararne l’illegittimità per invasione della sfera di competenza statale. La soluzione al problema del “fine vita” non può che risiedere in una legge nazionale, capace di assicurare un equilibrio ponderato e un trattamento equo per tutti i cittadini.
*Salvatore Deriu
(Avvocato giuspubblicista, esperto di diritto amministrativo e relazioni con le Pubbliche Amministrazioni – Master UNI di II Livello in “Diritto Processuale Amministrativo”, cum laude; Cultore della materia Diritto Penale, UNISS – Dipartimento di Giurisprudenza)








