Diramati dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e Foreste termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, ai sensi del decreto direttoriale n.0194803 del 27 aprile 2026.
La circolare riassume gli adempimenti che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere rispettati da coloro che intendono esercitare la pesca sportiva e ricreativa e, da ultimo, definisce modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, da effettuarsi mediante l’utilizzo del sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture (denominata RecFishing), adottato col decreto citato . Si fa riferimento all’articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che definisce la pesca non professionale come quella attività che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. La norma citata vieta la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il competente Ministero non ne disponga comunque il divieto.
Il medesimo articolo consente infine la pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari soltanto ai maggiori di anni sedici.
Ulteriormente, si cita l’articolo 128-bis del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, il quale stabilisce che la pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea e senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione, consentiti solo per finalità diverse dalla pesca. La norma, infine, vieta al pescatore sportivo subacqueo di raccogliere coralli o molluschi e consente di trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio della pesca subacquea.
I pescatori sportivi hanno l’obbligo di effettuare la registrazione sul sistema RecFishing della cattura delle specie ittiche che rientrano nel seguente elenco:
⎯ Thunnus thynnus (Tonno rosso);
⎯ Xiphias gladius (Pesce spada);
⎯ Coryphaena hippurus (Lampuga);
⎯ Thunnus alalunga (Alalunga).
ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 (“Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”), tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare devono effettuare una comunicazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite l’area riservata del sito “SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale” del MASAF.
Il servizio è, notoriamente, rivolto a tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare e alle associazioni di settore, delegate a comunicare ed aggiornare i dati dei propri associati. L’attestazione dell’avvenuta comunicazione è necessaria per poter esercitare la pesca (c.d. tesserino di pesca sportiva e ricreativa) ed ha la validità di 1 anno (anno legale). Il tesserino può essere rinnovato eseguendo annualmente la necessaria comunicazione. Le comunicazioni effettuate con scadenza prorogata sino al 30 aprile 2026, dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero www.masaf.gov.it , del decreto direttoriale numero.0194803 del 27 aprile 2026, dovranno essere rinnovate per il corrente anno
La Commissione europea ha recentemente sviluppato una applicazione (denominata “RecFishing”) che permette di rendicontare le catture e i rilasci nell’ambito della pesca ricreativa, permettendone l’utilizzo ai Paesi membri richiedenti.
Conseguentemente, questa Amministrazione (col decreto direttoriale numero 0194803 del 27 aprile 2026 ha recepito il sistema elettronico europeo di registrazione e dichiarazione delle catture, per le finalità di cui all’articolo 55 del citato regolamento, pur continuando a raccogliere le comunicazioni regolate con il decreto ministeriale 6 dicembre 2010.
In ragione di quanto precede, le persone fisiche, di età maggiore ai 16 anni, che praticano la pesca sportiva o ricreativa subacquea o mediante l’impiego di unità da diporto, devono anche registrarsi tramite l’applicazione RecFishing, disponibile sul Google Play Store e Apple Store, seguendo i
seguenti passaggi:
Gli interessati devono procedere al download dell’applicazione RecFishing e alla successiva registrazione tramite il portale EU Login, accessibile direttamente dall’applicazione.
Le Autorità marittime in indirizzo, ai fini della corretta applicazione delle norme sopra richiamate, curano la massima diffusione della presente nota presso i propri Uffici dipendenti e pescatori interessati, singoli o associati, mediante l’impiego di ogni idoneo strumento di pubblicità







