Domenica 8 Settembre, aggiornato alle 14:59

La sentenza – Terreni e immobili acquisiti per usucapione a Maria Pia: La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Comune. Accolto il controricorso dell’avvocato Giulio Spanu

La sentenza – Terreni e immobili acquisiti per usucapione a Maria Pia: La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Comune. Accolto il controricorso dell’avvocato Giulio Spanu

Come richiamato in sede di controricorso, il ricorrente in Cassazione denuncia un insanabile deficit motivazionale, sebbene formalmente adattato in veste di denuncia di violazione di legge e di un decisivo difetto di motivazione della pronuncia di appello e sollecita lo scrutinio di una nuova valutazione di risultanze di fatto, ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale.

Infatti, le richieste in sede di legittimità si risolvono, nella sostanza, in una. (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Quanto al primo e secondo motivo, l’attuale ricorrente lamenta che i giudici di merito non abbiano tenuto conto delle dichiarazioni contenute neIl’atto di citazione nel quale si descrivono le varie appartenenze dl complesso di Maria Pia. …….

Quanto al terzo motivo, ancor più si manifesta l’intento del ricorrente di sottoporre a nuovo esame le prove già positivamente scrutinate dai Giudici di merito.,…”. E’ un estratto della memoria difensiva dell’Avvocato Gulio Spanu che in Cassazione ha insistito per  per il rigetto del ricorso del Comune di Alghero avverso la sentenza n. 449/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, sez. di SASSARI, pubblicata il 12/10/2018.

Per intenderci si tratta di un contenzioso che da una parte vede quattro persone di Alghero, che avevano occupato a Maria Pia, un  fabbricato rurale con tettoia,  e un terreno di circa 11.000 metri quadri e un ’appartamento posto al piano primo del fabbricato rurale, asseritamente occupati senza titolo.

In particolare il Comune rappresentò che il terreno e l’immobile facevano parte del complesso denominato «colonia penale di Cuguttu» di proprietà dello Stato, poi appartenente all’Ente ferrarese di colonizzazione, da questi ceduto all’Ente sardo di colonizzazione e da quest’ultimo all’ETFAS (Ente per la Trasformazione Fondiaria e Agraria della Sardegna), assumendo la denominazione «Maria Pia» e, infine, successivamente venduto all’ente comunale nel 1970 per essere destinato all’uso pubblico, in particolare per la realizzazione di interventi nei settori dell’attività sportiva, turistica, alberghiera e balneare; gli immobili, secondo il Comune, appartenevano al patrimonio indisponibile in considerazione sia degli atti di provenienza che del vincolo di destinazione.

I convenuti ( i 4 cittadini ndr) in riconvenzionale chiesero fosse dichiarata in loro favore l’intervenuta usucapione degli immobili.

Nel 2016, il Tribunale con sentenza, accolse la domanda riconvenzionale e dichiarò i convenuti 4 cittadini proprietari esclusivi e pro indiviso per intervenuta usucapione degli immobili.

Nel 2018, la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. di Sassari, respinse l’impugnazione del Comune, ritenendo che non fosse stata data prova che l’immobile fosse bene culturale inalienabile, ed escluse altresì che potesse risultare indisponibile perché il compendio non risultava destinato ad uso pubblico, ma soltanto ricompreso in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Contro  questa sentenza il Comune di Alghero ha proposto ricorso per Cassazione, E non è valso sostenere che l’intero territorio di «Maria Pia» era di proprietà pubblica da oltre cento anni e il bene era appartenuto ad altri enti pubblici sin dalla fine dell’Ottocento.

Un contenzioso molto complesso, e il Comune non riescì a dimostrare in  cosa sia consistita la pretesa violazione di legge asseritamente posta in essere dalla Corte territoriale.

Non bastò sostenere che  era un’area con destinazione ad uso pubblico, poichè nel P.R.G. di Alghero è stato previsto che l’area «Maria Pia» sarebbe stata oggetto di piano particolareggiato d’intesa con la Sovrintendenza dei beni ambientali, gli Assessorati regionali alla difesa dell’ambiente, alla pubblica istruzione e beni culturali, dovendosi procedere con uno studio unico trattandosi di un’entità territoriale omogenea . La Corte dichiarò il motivo inammissibile.

Nel caso in esame, da parte del Comune non c’è  atto amministrativo di destinazione ad uso pubblico degli immobili per cui è causa, non risultando sufficiente la mera previsione urbanistica che di per sé esprime solo un’intenzione, che – ancorché contenuta in un atto amministrativo – non muta l’oggettiva e concreta destinazione del bene.

 La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comunedi Alghero al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti, difesi come detto dall’Avvocato Giulio Spanu.

Si mette una pietra tombale sul contendere. Terreni e immobili sono acquisti  per usucapione, ed emerge in tutta evidenza dagli atti pubblicati oggi 27 Ottobre, che il Comune non può far valere diritti in assenza di atti amminsitrativi di destinazione ad uso pubblico dei terreni e dei rispettivi immobili.

E su questa falsariga, ii ricorsi in itinere del Comune di Alghero, sempre per acquisizione per usucapione, rischiano davvero di essere dichiarati inammissibili.

nella foto l’area di Maria Pia

 


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